Articolo 8 dello Statuto Fondazione Teatro Goldoni
Fondatore Promotore e Fondatori
E’ Fondatore Promotore il Comune di Livorno.
Possono divenire Fondatori, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che contribuiscano su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo stesso.
La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Allo scadere di tale periodo i membri degli organi della Fondazione dagli stessi nominati decadono.
Diventa Socio Partecipante
ART.1 PARTECIPANTI I Soci Partecipanti si distinguono in:
sostenitori
ordinari
aderenti
ART. 2 MODALITA’ E IMPORTI DI ADESIONE Gli importi minimi per acquisire le qualificazioni di cui al precedente art. 1, sono fissati nei successivi commi.
1° – “SOSTENITORE” – L’importo di adesione, da corrispondere contestualmente all’adesione, è fissato rispettivamente in: a) euro 20.000 annui per gli Istituti e le Fondazioni bancarie, e per le persone giuridiche (aziende e società). b) euro 10.000 annui per le persone fisiche, per i circoli e le associazioni (diverse da quelle di categoria)
2° – “ORDINARIO” – L’importo di adesione, da corrispondere contestualmente all’adesione, è fissato rispettivamente in: a) euro 8.000 annui per le persone giuridiche (aziende e società). b) euro 4.000 annui per le persone fisiche, per i circoli e le associazioni (diverse da quelle di categoria).
3° – “ADERENTE” – L’importo di adesione, da corrispondere contestualmente all’adesione, è fissato, unitariamente, in euro 3.000 annui.
E’ ammissibile l’adesione alla Fondazione, ai sensi del vigente statuto, anche attraverso la fornitura di beni e servizi, alle seguenti condizioni: a) tali beni devono avere un valore di mercato, non inferiore all’importo minimo di adesione, calcolato secondo quanto previsto al precedente art. 4, rispettivamente, su base triennale, biennale e annuale b) i beni e i servizi devono essere direttamente funzionali alle attività e alle finalità della Fondazione. La stima del valore nonché l’attestazione circa la finalizzazione della fornitura dei beni e dei servizi, di cui alle precedenti lett. a) e b) sono certificate dai competenti uffici della Fondazione.
ART. 3 DESTINAZIONE Gli importi di adesione di cui al precedente art. 2 sono destinati al Fondo di gestione e, su espressa richiesta del Socio, potranno essere finalizzati a singoli Progetti.
ART. 4 DURATA DELL’ADESIONE La durata minima dell’adesione è stabilita rispettivamente: a) in anni tre per il “SOCIO SOSTENITORE” b) in anni due per il “SOCIO ORDINARIO” c) in anni uno per il “SOCIO ADERENTE” L’anno di adesione non coincide con l’anno solare, identificandosi con la durata della Stagione teatrale (indicativamente settembre-maggio)